Corte di Cassazione Sezione L Civile Sentenza 8 MAGGIO 2019 n. 12174

Martedi 21 Maggio 2019

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO 


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. BRONZINI Giuseppe - Presidente 

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere 

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere 

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere 

Dott. MARCHESE Gabriella - rel. Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA

sul ricorso 17335-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.R.L.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 512/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 21/12/2016 R.G.N. 394/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Genova, pronunciando ai sensi del Decreto Legislativo n. 23 del 2015 in merito all'impugnativa di licenziamento disciplinare intimato a (OMISSIS) il 3 settembre 2015 dalla (OMISSIS) srl, dichiarava, nella contumacia di quest'ultima, illegittimo il recesso, estinto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento e condannava la societa' datoriale al pagamento di un'indennita' pari a quattro mensilita' oltre al rimborso delle spese di giustizia.

2. La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 512 del 21.12.2016, seppure con diversa motivazione, "conferma(va) il dispositivo della sentenza appellata".

2.1. Per quanto qui rileva, la Corte distrettuale ha osservato come la domanda principale dell'appellante (id est: la lavoratrice), volta ad ottenere la tutela prevista dal D.Lgs 23 del 2015, articolo 3, comma 2, (tutela reintegratoria) per il caso di insussistenza del fatto materiale contestato, dovesse essere respinta (non gia' per le ragioni espresse nella sentenza di primo grado ma) in quanto la condotta addebitata (allontanamento dal posto di lavoro) non era stata negata nella sua realta' storica; la stessa, piuttosto, non poteva ritenersi, in concreto, per le circostanze in cui si era verificata, di gravita' tale da giustificare il licenziamento; correttamente, dunque, il Tribunale aveva riconosciuto la tutela risarcitoria prevista dal comma 1 dell'articolo 3 cit., determinata esattamente, nella parte dispositiva della sentenza, in misura pari a quattro mensilita' della retribuzione. ...

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