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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTI Alberto - Presidente
Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe - Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere
Dott. VARRONE Luca - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5949/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI TORINO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 5580/2015 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 15/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/01/2019 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato:
che il Dott. (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Torino, confermando la decisione del giudice di pace di Chieri, ha rigettato la sua opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione del prefetto di Torino che lo aveva sanzionato per il mancato uso della cintura di sicurezza mentre era alla guida di una automobile;
che l'impugnata sentenza ha ritenuto che il mancato uso delle cinture di sicurezza potesse essere contestato solo con querela di falso, giacche' solo al giudizio di falso sarebbe stata riservata "la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realta' degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti" (pag. 3 della sentenza);
che con il primo motivo di ricorso, riferito al vizio di violazione e falsa applicazione di legge (articolo 172 C.d.S. e articolo 2700 c.c.), il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver statuito che la constatazione che il sig. (OMISSIS) circolava alla guida di autoveicolo senza indossare le cinture di sicurezza, contenuta nel verbale impugnato, facesse fede fino a querela di falso ex articolo 2700 c.c., ancorche', si sottolinea nel mezzo di impugnazione, concernesse una circostanza oggetto di percezione sensoriale, come tale suscettibile di errore di fatto; ...
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