Corte di Cassazione Sezione 6 2 Civile Ordinanza 26 marzo 2019 n. 8436

Venerdi 24 Maggio 2019

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25382-2018 proposto da:

(OMISSIS), procuratore e difensore della (OMISSIS) SRL, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 20226/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

RITENUTO che:

L'avv. (OMISSIS), quale difensore della (OMISSIS) s.r.l. nel giudizio iscritto al n. 227954 del Ruolo generale per l'anno 2014, promosso da (OMISSIS) contro la (OMISSIS) s.r.l., definito da questa Corte con sentenza n. 20226/2018 di rigetto del ricorso, ha chiesto la correzione della sentenza, in quanto la Corte, pur condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in favore del difensore, come da richiesta formulata nella memoria del 17 marzo 2018.

La (OMISSIS) ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito che il credito delle spese si era compensato con il maggior credito da lei vantato nei confronti della controparte.

Conseguentemente, essendosi il credito gia' estinto, non poteva essere piu' riesumato, modificando "esiti gia' compiuti ed esauritisi in forza di legge".

Si sottolinea che la richiesta di distrazione delle spese, essendo la controparte priva di beni aggredibili, costituisce abuso del diritto, essendo utilizzata strumentalmente per una finalita' non meritevole di tutela. ...

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