Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 22603 del 4/11/2015

Venerdi 13 Novembre 2015

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Fatto e diritto

Rilevato che in data 19 maggio 2015 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Novara, con sentenza del 23 giugno -- 2 luglio 2009, ha dichiarato la separazione dei coniugi L.M. e B.C. respingendo le reciproche domande di addebito e imponendo al C. un assegno mensile di mantenimento in favore della M. di 200 euro.

2. Ha proposto appello L.M. insistendo nella domanda di addebito e chiedendo che l'assegno mensile venisse elevato a 1.300 euro.

3. Ha proposto appello incidentale B.C. insistendo anch'egli nella domanda di addebito e chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento.

4. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 27/28 dicembre 2012 ha respinto il ricorso principale e accolto quello incidentale limitatamente alla revoca dell'assegno di mantenimento.

5. Ricorre per cassazione L.M. che si affida a due motivi di impugnazione.

6. Si difende con controricorso B.C. Ritenuto che:

7. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 151 c.c., 143 c.c., 2697 c. c. nonché, ex art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

8. il motivo, proposto ex art. 360 n. 3 c.p. c. è inammissibile perché non spiega in alcun modo le ragioni per cui ritiene violate le norme indicate nella rubrica (cfr. Cass. Civ. sezione Sex. 6 -. 5 ord. n. 635 del 15 gennaio 2015 secondo cui "Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con 2`interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità). Il motivo proposto ex art. 360 n. 5 c.p.c. é inammissibile perché non indica il fatto la cui valutazione sarebbe stata omessa dalla Corte di appello. In sostanza il motivo consiste nel ritenere attendibile la deposizione della figlia della M., …., contrariamente a quanto ha fatto la Corte di appello che l'ha ritenuta mossa da animosità nei confronti del C. e comunque autrice di una deposizione che attesterebbe fatti tali da non concretare la gravità della condotta ascritta al marito della madre né valutabili come causa della intollerabilità della convivenza. Le censure mosse dalla ricorrente attengono in realtà alla congruenza e completezza della motivazione e come tali devono considerarsi inammissibili per erronea sussunzione del vizio di violazione di norme di diritto (cfr. Cass. Civ. sezione III, n. 21099 del 16 settembre 2013) e per inottemperanza alle prescrizioni di cui al nuovo testo dell'art. 360 n. 5 c.p. c. (Cass. Civ. S. U. n. 8053 del 7 aprile ...

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