Cassazione: sentenza n. 22664 del 05/11/2015

Giovedi 12 Novembre 2015

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Ritenuto in fatto

Con contratto preliminare del 2.10.1992, R.G. promise di vendere a T.S. un appartamento sito in Pozzuoli per il prezzo di lire 160 milioni, dei quali 48 vennero versati al preliminare e la restante parte avrebbe dovuto essere versata al definitivo, da stipularsi entro il 20.12.1992.
Successivamente, il 25.2.1993, le parti sottoscrissero una scrittura integrativa, con la quale si diede atto che il T. versava l’ulteriore somma di 40 milioni di lire e otteneva la immissione in possesso dell’immobile; precisarono le parti che la residua quota del prezzo a saldo sarebbe stata pagata dal promittente acquirente al rogito definitivo, previa erogazione del mutuo bancario, prevedibilmente entro il 25.5.1993.
2. – Con atto di citazione del 16.7.1993, T.S. convenne in giudizio il R.G. innanzi al Tribunale di Napoli, lamentando l’impossibilità di procedere alla stipula dell’atto definitivo a causa della mancata consegna, da parte del promittente venditore, della documentazione necessaria all’ottenimento del mutuo; chiese pronunciarsi la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti per colpa del promittente venditore e la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno, nella misura di 300 milioni di lire, maggiorati degli interessi convenzionali convenuti nella misura del 20% annuo.
Il convenuto, costituitosi in giudizio resistette alla domanda; chiese, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.
Il processo, interrotto per la intervenuta morte di R.G., venne riassunto nei confronti di R.M., erede del defunto.

Il Tribunale adito, accogliendo la domanda riconvenzionale, dichiarò la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di T.S., condannando lo stesso all’immediato rilascio dell’immobile; condannò R.M. a restituire al T. la somma di Euro 45.448,21 già corrisposta al suo dante causa, oltre agli interessi legali dalla data di versamento dei singoli importi fino al soddisfo; condannò il T. a rifondere alla convenuta le spese processuali.
3. – Avverso tale sentenza venne proposto appello in via principale da R.M. e in via incidentale da T.S.. Nel giudizio di gravame, venne poi integrato il contraddittorio nei confronti di R.G. , R.C., R.E., R.A. e R.B., ulteriori eredi, unitamente a R.M. , del defunto R.G..
Con sentenza del 7.5.2010, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarò la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di R.G. e condannò gli eredi del medesimo, in solido, al pagamento in favore del T. della somma di Euro 45.448,21, quale restituzione degli anticipi del prezzo già corrisposti; rigettò la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal T.; compensò tra le parti 1/3 delle spese dei due gradi del giudizio, ponendo i restanti 2/3 a carico della parte convenuta.
4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre T.S. sulla base di sei motivi.
Resistono con controricorso R.M., R.A., R.E., R.B., R.C., D.M.G. e R.G., che propongono altresì ricorso incidentale affidato a due motivi. ...

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