Cassazione penale Sez. VI, Sentenza n. 4882 del 05-02-2016

Giovedi 18 Febbraio 2016

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenz - Presidente -

Dott. CARCANO Domenic - Consigliere -

Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -

Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -

Dott. PATERNO' RADDUSA B. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M.D. N. IL (OMISSIS);

S.A. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1021/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del 29/04/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNO' RADDUSA BENEDETTO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARINELLI Felicetta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Udito il difensore Avv. MONTIROSSO in sostituzione per S. che si riporta ai motivi.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. B.M.D. e S.A. sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Palermo con decisione confermata in appello dalla Corte locale alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente in favore della costituita parte civile perchè ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 570 c.p., comma, n. 2 per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore G., affidata, a far tempo dalla separazione dei due imputati alla nonna, C.G..

Tanto omettendo, tra l'altro, la B., con condotta permanente e il S. sino al dicembre 2010, di versare l'importo di Euro 250,00 mensili disposto dal Tribunale di Palermo nel giugno del 2010.

2. Propongono autonomi ricorsi i due imputati, ciascuno per il tramite del difensore di fiducia.

2.1 Nel ricorso proposto nell'interesse del S. si contesta - difetto di motivazione quanto alle ragioni segnalate con l'appello relative alla impossibilità del ricorrente di provvedere al dovuto, ascrivendo all'imputato una responsabilità oggettiva occulta;

- difetto di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis, già in vigore all'epoca della decisione; ...

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