Cassazione penale Sez. Unite Sentenza del 14/02/2017 n.6903

Lunedi 6 Marzo 2017

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni - Presidente -

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere -

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -

Dott. CAMMINO Matilde - rel. Consigliere -

Dott. FUMO Maurizio - Consigliere -

Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere -

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 02/07/2015 della Corte di appello di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal componente Dott. Matilde Cammino;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Dott. ROSSI Agnello, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in ordine al reato ascritto al capo A e l'annullamento senza rinvio in ordine al reato ascritto al capo B perchè estinto per prescrizione;

udito l'avv. Ida Blasi, sostituto processuale dell'avv. Ernesto Monteverde difensore della parte civile D.M., che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 9 ottobre 2014, dichiarava A.A. colpevole di due distinti reati di falsa testimonianza, commessi, il primo, deponendo dinanzi al Tribunale di Genova all'udienza dell'(OMISSIS) nella qualità di persona offesa dal reato di estorsione nel processo penale n. 4928/06 R.G. a carico di D.M. (capo A) e, il secondo, deponendo all'udienza del (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Genova nel procedimento n. 2186/06 R.G. relativo all'impugnativa del licenziamento del D. da parte del datore di lavoro Cetena s.p.a. (capo B).

Il Tribunale, ritenuta la continuazione tra i reati e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannava l' A., con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione nel certificato del casellario, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno, da liquidare separatamente, in favore della parte civile D.M. cui veniva riconosciuta una provvisionale nella misura di 10.000 Euro. ...

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