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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo - Presidente -
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -
Dott. DE SANTIS Anna Maria - Consigliere -
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -
Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.B., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 155/2016 in data 22.12.2016 del Tribunale di Messina in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PAZZI Alberto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CARDIA Delia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
1. Con ordinanza in data 22 dicembre 2016, a seguito di giudizio di riesame in materia di misure cautelari reali, il Tribunale di Messina ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse, a seguito del deposito del provvedimento di restituzione di quanto sequestrato, la richiesta di riesame presentata da P.B. avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso nei suoi confronti dal P.M. in data 9 novembre 2011 nonchè rispetto al decreto di convalida di sequestro reso dal medesimo magistrato inquirente il successivo 5 dicembre 2016.
2. Hanno proposto per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori dell'indagato, deducendo con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), il vizio di legge e il difetto di motivazione rispetto al disposto sequestro di informazioni con riferimento alla disciplina dell'esecuzione di copie dei documenti sequestrati e all'esercizio del segreto professionale dei dottori commercialisti.
La difesa ha rappresentato che il Tribunale di Messina aveva ravvisato l'inammissibilità sopravvenuta dell'istanza di riesame per carenza di interesse a impugnare, a seguito del dissequestro disposto dal P.M., e comunque aveva fatto presente che era addirittura mancato a monte il sequestro stesso, giacchè l'autorità inquirente si era limitata a estrarre copia della documentazione e dei supporti informatici procedendo poi alla restituzione dei documenti originali. ...
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