Cassazione penale Sez. II Sentenza n. 51446 del 10/11/2017

Martedi 3 Aprile 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo - Presidente -

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -

Dott. DE SANTIS Anna Maria - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.B., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 155/2016 in data 22.12.2016 del Tribunale di Messina in funzione di giudice del riesame;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PAZZI Alberto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CARDIA Delia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 22 dicembre 2016, a seguito di giudizio di riesame in materia di misure cautelari reali, il Tribunale di Messina ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse, a seguito del deposito del provvedimento di restituzione di quanto sequestrato, la richiesta di riesame presentata da P.B. avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso nei suoi confronti dal P.M. in data 9 novembre 2011 nonchè rispetto al decreto di convalida di sequestro reso dal medesimo magistrato inquirente il successivo 5 dicembre 2016.

2. Hanno proposto per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori dell'indagato, deducendo con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), il vizio di legge e il difetto di motivazione rispetto al disposto sequestro di informazioni con riferimento alla disciplina dell'esecuzione di copie dei documenti sequestrati e all'esercizio del segreto professionale dei dottori commercialisti.

La difesa ha rappresentato che il Tribunale di Messina aveva ravvisato l'inammissibilità sopravvenuta dell'istanza di riesame per carenza di interesse a impugnare, a seguito del dissequestro disposto dal P.M., e comunque aveva fatto presente che era addirittura mancato a monte il sequestro stesso, giacchè l'autorità inquirente si era limitata a estrarre copia della documentazione e dei supporti informatici procedendo poi alla restituzione dei documenti originali. ...

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