Cassazione penale Sez. IV Sentenza n. 50967 del 08/11/2017

Martedi 16 Gennaio 2018

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

ISCRIVITI

L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente -

Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere -

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -

Dott. BELLINI Ugo - rel. Consigliere -

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.F., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/01/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BELLINI UGO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TOCCI STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito l'Avv.to BARTOLINO Gennaro il quale conclude, nell'interesse di A.F., chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Napoli con la sentenza impugnata confermava la decisione del Tribunale di Torre Annunziata la quale aveva riconosciuto A.F. colpevole del reato di omicidio colposo ai danni del prestatore d'opera C.V., cui erano stati affidati, unitamente al comproprietario CI.Pa., alcuni lavori edili tra cui l'opera di tinteggiatura esterna di fabbricato condominiale. Il C. era precipitato dalla impalcatura, dallo stesso predisposta, a causa della inidoneità realizzativa.

2. Il giudice territoriale, esclusi in capo ai committenti profili di colpa specifica, pure separatamente contestati, per non avere nominato un coordinatore, o comunque un responsabile tecnico che dirigesse e controllasse gli interventi edili appaltati, in quanto tale obbligo non andava riferito al tipo di cantiere in cui operava il C., ravvisava in capo alla ricorrente un addebito di colpa generica omissiva "in vigilando", non avendo adeguatamente controllato e, conseguentemente, considerato, la manifesta precarietà e la instabilità dell'impalcatura predisposta dal prestatore d'opera, la quale si presentava priva di fermapiedi e di parapetti ma consistente, quali elementi strutturali, solo di tavole e di lamiere. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Pagina generata in 0.038 secondi