Cassazione penale Sez. II Sentenza n. 45630 del 04/10/2017

Giovedi 22 Febbraio 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo - Presidente -

Dott. IASILLO Adriano - Consigliere -

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere -

Dott. PACILLI Giuseppina - Consigliere -

Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.M., nato il (OMISSIS) parte offesa;

B.S., nato il (OMISSIS) parte offesa;

nel procedimento contro:

BO.RO., nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 26/01/2017 del GIP TRIBUNALE di VERONA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SANDRA RECCHIONE;

lette le conclusioni del PG che concludeva per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Svolgimento del processo

1. Il Giudice per le indagini preliminari di Verona, all'esito dell'udienza camerate fissata in seguito all'opposizione all'archiviazione, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico del M., indagato per il reato di cui all'art. 393 c.p., riconoscendo la speciale tenuità del fatto nonostante la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. non fosse stata invocata dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore delle persone offese che deduceva violazione del diritto al contraddittorio in quanto la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., non sarebbe stata invocata dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di archiviazione e su tale tema non si era sviluppato il contraddittorio.

3. Il procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per l'annullamento senza rinvio.

Motivi della decisione

1.I1 ricorso è fondato.

1.1. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui se il giudice per le indagini preliminari riconosce la particolare tenuità del fatto in assenza di una richiesta specifica in tal senso del pubblico ministero il provvedimento è nullo, in quanto non rispetta la specifica disposizione contenuta nel comma 1 bis del citato art. 411 c.p.p., in cui si richiede che lo stesso sia preceduto da apposita richiesta in tal senso del pubblico ministero, richiesta che deve essere portata a conoscenza delle parti (sia dell'indagato sia della persona offesa, anche se quest'ultima non ne ha fatto, in precedenza, esplicita richiesta), in modo che, all'udienza in camera di consiglio, il contraddittorio fra le parti si svolga proprio su tale questione (Cass. sez. 5 n. 36857 del 07/07/2016,Rv. 268323). ...

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