Cassazione penale Sez. II Sentenza n. 14320 del 28/03/2018

Giovedi 11 Ottobre 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente -

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere -

Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere -

Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.I., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 08/04/2016 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello confermava la condanna dell'imputato per il reato di ricettazione alla pena di anni due di reclusione e di Euro 2000 di multa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. vizio di legge e di motivazione: le dichiarazioni rese dal coimputato C., nell'immediatezza dell'accertamento del fatto, sarebbero inutilizzabili in quanto prestate senza le garanzie in violazione dell'art. 63 c.p.p.; il loro inquadramento come dichiarazioni "spontanee", peraltro, non risulterebbe supportato da alcuna motivazione, nè potrebbe trarsi semplicemente dalla qualifica assegnata dalla polizia giudiziaria; si deduceva infine che la loro utilizzabilità non poteva essere giustificata sulla base del fatto che si era proceduto con il rito abbreviato, dato che l'inutilizzabilità in questione sarebbe "patologica" e non correlata alla progressione processuale.

2.2. Vizio di legge e di motivazione: sarebbero state poste alla base della condanna dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio prive di riscontro con violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 6 della Convenzione Edu e della regola di valutazione prevista dall'art. 192 c.p.p..

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. ...

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