Cassazione penale Sez. V Sentenza n. 13398 del 22/03/2018

Mercoledi 17 Ottobre 2018

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

ISCRIVITI

L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo - Presidente -

Dott. MAZZITELLI Caterina - Consigliere -

Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere -

Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere -

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.V., nato il (OMISSIS) - parte civile;

nel procedimento a carico di:

DE.NI., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 15/12/2016 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALFREDO GUARDIANO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PERELLI SIMONE che ha concluso per l'inammissibilità;

La difesa chiede l'annullamento con rinvio e deposita conclusioni e nota spese.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Campobasso, in data 10.2.2014, aveva condannato De.Ni. alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto di cui all'art. 595 c.p., commi 1, 2 e 3, in rubrica ascrittogli, per aver redatto e pubblicato sul giornale telematico "(OMISSIS)" un articolo dal titolo "(OMISSIS)", con il quale, secondo l'assunto accusatorio, si offendeva, anche con l'attribuzione di fatti determinati, l'onore e la reputazione di D.V., assolveva il suddetto imputato con la formula "perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato", revocando le statuizioni civili, disposte dal giudice di primo grado in favore della costituita parte civile.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, di Campobasso ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, agli effetti civili, D.V., lamentando: 1) violazione di legge e vizio di ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Pagina generata in 0.01 secondi