Cassazione penale Sez. IV, Sentenza n. 28246 del 07/07/2016

Lunedi 25 Luglio 2016

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Presidente -

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere -

Dott. CENCI Daniele - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.M.M., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3101/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 02/12/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delia Cardia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito difensore Avv. Alberto Maraschi del Foro di Lodi, che ha domandato l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Lodi di condanna di R.M.M. per il reato di omicidio colposo di F.D., fatto commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il (OMISSIS), decesso avvenuto il (OMISSIS).

2. Avverso la decisione della Corte di appello ha presentato tempestivo ricorso per cassazione il difensore dell'imputata.

La sentenza, ad avviso del ricorrente, sarebbe viziata per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41 c.p., comma 2, anche in relazione alla dedotta manifesta illogicità del contenuto della consulenza tecnica posta a base della sentenza impugnata.

Non si contesta nel ricorso il fatto che, a seguito di sinistro stradale del (OMISSIS), ascrivibile a colpa dell'imputata, il signor F.D. abbia riportato una frattura della testa omerale (così alla p. 2 del ricorso): si contesta invece che il successivo decesso dell'investito, intervenuto a causa di una trombo embolia polmonare massiva dopo un intervento chirurgico eseguito per sostituire la testa omerale con una protesi, sia causalmente riconducibile alla condotta colpevole di guida della signora R. M.M.. Premesso che i giudici di merito sarebbero pervenuti all'affermazione di responsabilità esclusivamente sulla base della relazione medica del consulente tecnico del P.M., che ha escluso qualsiasi responsabilità medica nello sviluppo del fenomeno trombo-embolico non rinvenendo alcun profilo di colpa del sanitari, evidenziato che al momento del ricovero, subito dopo l'incidente stradale, gli stessi sanitari avevano categoricamente escluso ogni pericolo di vita del paziente, si assume che la morte dell'investito sarebbe intervenuta come complicanza del tutto eccezionale dell'intervento chirurgico posto in essere dai sanitari di (OMISSIS), con conseguente necessità di applicazione della disciplina posta dall'art. 41 c.p., comma 2, in tema di interruzione del nesso causale (pp. 2-3 del ricorso): si richiama, al riguardo, uno specifico passaggio (p. 14, ultimo alinea) della relazione scritta del 2 gennaio 2009 del consulente tecnico del P.M.. ...

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