Cassazione penale Sez. III Sentenza n. 55498 del 12/12/2018

Lunedi 11 Febbraio 2019

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente -

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere -

Dott. SEMERARO Luca - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere -

Dott. CIRIELLO Antonella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;

nel procedimento a carico di:

D.K., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 03/04/2018 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

lette le conclusioni del PG, S. Perelli, depositate in data 28.08.2018, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza ex art. 444 c.p.p., con rinvio degli atti al PM presso il medesimo tribunale per l'ulteriore corso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza 3.04.2018 il GIP/tribunale Brescia applicava ex art. 444 c.p.p., al D. in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, contestato come commesso in relazione ai periodi di imposta 2012 e 2013, la pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, disponendo non farsi luogo alla condanna alle spese, fermo restando il recupero ex art. 204, TU Spese di Giustizia e, se effettivamente sostenute, delle spese di custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti 2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con tale motivo, violazione di legge in relazione all'art. 448 c.p.p., comma 2 bis, essendo stata applicata la pena con la riduzione entro il terzo in assenza dei presupposti di legge D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 13 bis.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, dott. S. Perelli, con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria in data 28.08.2018 - premesso che anche dopo la novella introdotta con la L. n. 103 del 2017, non è dubitabile la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per l'illegalità della pena -, sostiene che viene in rilievo nel caso in esame la legalità in concreto della pena, in quanto l'imputato non avrebbe potuto beneficiare dell'accesso al rito per il mancato verificarsi della condizione oggettiva di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13 bis, comma 2, in precedenza richiesta dall'art. 13, comma 2 bis, D.Lgs. citato; non sarebbe rinvenibile alcuna valida ragione per discriminare la fattispecie in esame rispetto ai casi nei quali l'imputato sia stata ammesso al patteggiamento "allargato" in difetto delle condizioni soggettive, perchè recidivo reiterato; quanto sopra comporta l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, con trasmissione atti al PM presso il tribunale trattandosi di sentenza pronunciata ex art. 447 c.p.p., nel corso delle indagini preliminari. ...

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