Cassazione penale Sez. III Sentenza n. 55482 del 13/12/2017

Venerdi 2 Marzo 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero - Presidente -

Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere -

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.M., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso del 13 febbraio 2017;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro M. Andronio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Spinaci Sante, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. Carlo Ricci Barbini, in sostituzione dell'avv. Lucia Sbano.

Svolgimento del processo

1. - Con sentenza del 13 febbraio 2017, la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la sentenza del 16 luglio 2015 emessa dal Gup del Tribunale di Isernia, la quale ha ritenuto l'imputato responsabile per il delitto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, perchè in qualità di amministratore unico della Molise Carni s.r.l. dal 20 aprile 2009, non versava l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo di Euro 1.075.067, dovuta per il periodo di imposta 2008.

2. - Avverso la sentenza, l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, tramite il difensore, chiedendone l'annullamento.

2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la tardiva notificazione del decreto di citazione all'imputato, che sarebbe stato avvisato solo qualche giorno prima del procedimento.

La circostanza renderebbe nullo il decreto di citazione a giudizio e di conseguenza la decisione resa dalla Corte d'appello.

2.2. - Con un secondo motivo, si contesta l'erronea applicazione della legge penale, dal momento che la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto la responsabilità penale dell'imputato in mancanza di prove a sostegno dell'elemento soggettivo del reato contestato. ...

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