Cassazione penale Sez. III Sentenza n. 13744 del 23/03/2018

Giovedi 25 Ottobre 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente -

Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere -

Dott. ACETO Aldo - Consigliere -

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere -

Dott. CORBETTA Stefano - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona;

nel procedimento a carico di:

C.G., nato a (OMISSIS);

Ca.Ad., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 23/03/2017 del tribunale di Ascoli Piceno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio quanto al capo B); udito il difensore, avv. Elena Wlasta Jannuzzi, del foro di Milano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno mandava assolti Calmi Adele e C.G. dal reato di cui all'art. 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, perchè il fatto non sussiste (capo A) e dal reato di cui all'art. 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, perchè il fatto non costituisce reato (capo B). In particolare, con riguardo al delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, il tribunale rilevava che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 158 del 2015, l'ammontare delle ritenute non versate era inferiore alla soglia di 150 mila Euro. In relazione, invece, al delitto previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, il tribunale osservava che la società Equipe spa, della quale gli imputati erano, rispettivamente, presidente del consiglio di amministrazione (la Ca.) e amministratore delegato (il C.), in data 5 ottobre 2013 - e quindi prima della scadenza del pagamento dell'iva, ossia il 27 dicembre 2013 - aveva presentato domanda di concordato in bianco, omologata dal tribunale di Ascoli Piceno con decreto del 16 gennaio 2014; ad avviso del tribunale, ciò impediva agli imputati di effettuare qualsivoglia pagamento, compreso il versamento dell'iva, pena la violazione del principio della par condicio creditorum, con la conseguenza che l'omesso versamento del tributo non poteva essere ascritto al C. e alla Ca., essendo carente, in capo a costoro, l'elemento soggettivo del reato. ...

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