Cassazione penale Sez. II, Sentenza (ud. 05-07-2016) n. 39331 del 22/09/2016

Lunedi 3 Ottobre 2016

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio - Presidente -

Dott. IASILLO Adriano - Consigliere -

Dott. RAGO Geppino - Consigliere -

Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere -

Dott. RECCHIONE S. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.E., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1410/2014 Corte Appello di Bologna, del 20/11/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in pubblica udienza del 05/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dr. RECCHIONE Sandra;

udito il Procuratore Generale in persona del Dr. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Bologna confermava la condanna dello S. alla pena di anno uno, mesi sei di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, danneggiamento e violazione di domicilio.

2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore dell'imputata che deduceva:

2.1. violazione dell'art. 572 c.p. e art. 192 c.p.p..

Si deduceva che lo S. e la persona offesa erano separati dal 2009 e che la convivenza era cessata ancora prima, sicchè mancherebbe uno dei presupposti per la configurazione del reato previsto dall'art. 572 c.p.. Si deduceva inoltre la illegittimità della valutazione delle fonti di prova, che erano costituite essenzialmente da dichiarazioni inattendibili di persone "vicine" all'offesa.

2.2. Vizio di motivazione in ordine alla entità del trattamento sanzionatorio. Si deduceva che la determinazione della pena non era stata adeguatamente motivata;

2.3. vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena: non sarebbero state considerate le allegazioni difensive che indicavano gli elementi a supporto della concessione del beneficio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato. ...

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