Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza n. 19061 del 28/09/2016

Venerdi 4 Novembre 2016

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana - Presidente -

Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 5131/2015 proposto da:

BANCA ITALEASE SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato SUSANNA LOLLINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO DALPIAZ, RUGGERO CAMERINI, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

P.G., P.E., C.P., P.M., elettivamente domiciliati in ROMA, Via CESARE FRACASSINI 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA D'ORSI, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce alla memoria difensiva;

- resistenti -

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona della Dott.ssa Anna Maria Soldi che chiede, visto l'art. 380 ter c.p.c., alla Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento;

avverso la sentenza n. 174/2015 del TRIBUNALE di VELLETRI del 10/12/2014, depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ritenuto quanto segue:

1. La Banca Italease s.p.a. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza de 22 gennaio 2015, con la quale il Tribunale di Velletri, investito da P.M., C.P. ed P.E. dell'opposizione avverso un decreto ingiuntivo, nei loro confronti ottenuto da essa ricorrente per il pagamento della somma di Euro 1.019.141,47 in forza di un contratto di locazione finanziaria, si è ritenuto incompetente a conoscere della controversia ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ordinando la cancellazione dell'ipoteca che sulla base di esso era stata iscritta. ...

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