Cassazione civile Sez. Unite Sentenza del 25/09/2017 n.22253

Lunedi 2 Ottobre 2017

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. -

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente di Sezione -

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sezione -

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -

Dott. GRECO Antonio - Consigliere -

Dott. MANNA Felice - Consigliere -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9137/2017 proposto da:

D.G.M., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Annunziata Stasi;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 395/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 31/12/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/09/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, l'accoglimento, per quanto di ragione, dei motivi secondo e quinto, assorbito il terzo ed il quarto;

Udito l'Avvocato Annunziata Stasi.

Svolgimento del processo

1. - D.G.M., avvocato esercente in Milano, fu sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di quella città, che, con deliberazione dell'1 luglio 2013, gli inflisse la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi due, ritenendolo responsabile del seguente addebito: "Essere venuto meno ai doveri di lealtà per avere reso testimonianza, su fatti appresi nell'esecuzione del mandato, contro la ex cliente sig.ra B.C., in un procedimento penale. In (OMISSIS)". Venne, in particolare, contestato al D.G. di aver dichiarato, quale testimone sentito nel procedimento penale promosso nei confronti della B. a seguito di querela proposta dall'avvocato S.A. (collaboratrice di studio dello stesso D.G.), che la medesima B. era affetta da "una sorta di compulsività maniacale" e da "mania di persecuzione", che aveva in passato oltraggiato un agente di custodia e che, infine, aveva gravemente e reiteratamente insultato il predetto avvocato S.A.. ...

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