Cassazione civile Sez. Unite Ordinanza n. 19654 del 24/07/2018

Venerdi 5 Ottobre 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni - Primo Presidente f.f. -

Dott. DI CERBO Vincenzo - Presidente di Sezione -

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sezione -

Dott. D’ANTONIO Enrica - Consigliere -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -

Dott. TRIA Lucia - Consigliere -

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27358/2016 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CECCHETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN LUCA CONTI;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA TOSCANA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

- controricorrente -

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI;

- intimato -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 60425/16 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. FEDERICO SORRENTINO, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, rigettando l'istanza di regolamento, dichiarino la giurisdizione della Corte dei conti, con le conseguenze di legge.

Svolgimento del processo

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Toscana ha citato il sig. C.B. - quale legale rappresentante della società Arete s.r.l. - avanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Toscana per ivi sentirlo condannare al pagamento di somma in favore del Comune di Rosignano Marittimo, a titolo di danno erariale corrispondente all'ammontare dell'imposta di soggiorno dall'Hotel (OMISSIS) incassato dai clienti negli anni 2012 e 2103 e successivamente non versato al Comune. ...

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