Cassazione civile Sez. II Sentenza del 31/03/2017 n.8492

Venerdi 7 Aprile 2017

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore - Presidente -

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -

Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25490/2012 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS), IN PERSONA DELL'AMM.RE P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LIBORIO MENNELLA, RAFFAELE MIELE;

- ricorrente -

contro

I.P.;

- intimato -

avverso l'ordinanza n. 2148/2012 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il 27/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

L'avv. I.P. adiva il giudice di pace di Napoli, in base alla L. n. 794 del 1942, art. 28, per ottenere la liquidazione del proprio compenso professionale per prestazioni giudiziali (ricorsi per decreti ingiuntivi e, per alcuni di questi, anche le relative cause di opposizione) rese in favore del condominio di (OMISSIS).

Nel resistere il predetto condominio eccepiva l'incompletezza del ricorso, il quale non recava nè richieste nè conclusioni specifiche cui, in ipotesi, poter contraddire.

Con ordinanza n. 2148/12 il giudice di pace liquidava per l'opera svolta la somma di Euro 3.480,50, oltre interessi legali dal 21.3.2006 (data della richiesta stragiudiziale) al soddisfo. Osservava il giudice di pace che l'eccezione di incompletezza del ricorso non specificava il criterio in base al quale la copia notificata sarebbe stata incompleta ed inintelligibile; che sostanzialmente il condominio nulla aveva eccepito sulla somma richiesta; e che agli atti del fascicolo del ricorrente non vi era documentazione probatoria relativa ai giudizi d'opposizione e alle relative spese liquidate. ...

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