Cassazione civile Sez. I, Sentenza del 10/08/2017 n.19947

Martedi 24 Ottobre 2017

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. FERRO Massimo - rel. Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

S.R., rappr. e dif. dall'avv. Dorianna Chianese, elett. dom. presso lo studio di questa in Roma, in via Ceneda n. 39/D, come da procura in calce all'atto;

- ricorrente -

contro

ENEL s.p.a., in persona di suo proc.spec., rappr. e dif. dall'avv. Massimiliano Cardarelli, elett. dom. presso lo studio di questi, in Roma, viale Regina margherita n. 208, come da procura in calce all'atto;

- controricorrente e ricorrente in via incidentale -

per la cassazione della sentenza App. Roma 22.3.2012, n. 1564/2012, Rep. 2270, R.G. 693/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 5 luglio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

uditi gli avvocati Carrubba per il ricorrente e Cotugno per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott. Soldi Anna Maria che ha concluso per l'accoglimento del 1 e 2 motivo del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

1. S.R. impugna la sentenza App. Roma 22.3.2012, n. 1564/2012, Rep. 2270, R.G. 693/2005, con cui veniva accolto l'appello di Enel s.p.a. avverso la sentenza Trib. Roma 12.2.2004, n. 4789/04, così condannando l'appellato a restituire all'appellante Euro 9.566,84, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, in ragione del riconosciuto doppio pagamento effettuato da Enel della medesima somma, una prima volta a S. (che aveva agito in sede esecutiva con pignoramento a carico del terzo Enel) ed una seconda volta al fallimento di Meda Informatica s.r.l. (già debitrice esecutata da S.) che aveva agito - a tenore della sentenza di primo grado - con "l'azione revocatoria" (per dichiarazione di fallimento anteriore al provvedimento esecutivo di assegnazione del credito). ...

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