Cassazione civile Sez. I Sentenza n. 29614 del 16/11/2018

Mercoledi 21 Novembre 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - rel. Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 8458/2014 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in Roma, Largo Leopoldo Fregoli n. 8, presso lo studio dell'Avvocato Fabio Massimo Cozzolino, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del Collegio dei Curatori Dott.ssa P.L., Avv. B.P.G. e Dott. F.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama n. 74, presso lo studio dell'Avvocato Pierluigi Valentino, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Bosticco giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 2999/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 3/3/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2018 dal Cons. Dott. PAZZI ALBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha chiesto l'accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato Fabio Massimo Cozzolino, che si è riportato agli atti.

Svolgimento del processo

1. Il Giudice delegato al fallimento (OMISSIS) s.p.a. non ammetteva al passivo della procedura il credito di Euro 23.333,32 vantato dall'Avv. S.R. per prestazioni professionali stragiudiziali ravvisando la carenza di legittimazione attiva dell'istante, dato che la società fallita in realtà aveva stipulato un contratto con uno studio legale associato; quanto al credito di Euro 69.999,96, oltre oneri previdenziali e fiscali, accessori e interessi, vantato per prestazioni giudiziali il Giudice delegato ammetteva la minor somma di Euro 18.361,5, oltre I.V.A. e cassa previdenziale, escludendo il maggior credito azionato di competenza di un diverso legale e riducendo la pretesa in considerazione della ripetitività di parte dell'attività svolta. ...

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