Cassazione civile Sez. VI - 2, Ordinanza , (ud.del 07/12/2017) n. 5227 del 06/03/2018

Giovedi 15 Marzo 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente -

Dott. D’ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2098-2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ESCHILO 37, rappresentato e difeso da se medesimo;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI ANCONA, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1745/2013 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 25/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1) Con sentenza n. 1745/2013, emessa e pubblicata il 25.11.2013, il Tribunale di Ancona accoglieva l'appello proposto dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Ancona avverso la sentenza n. 257/2007 del Giudice di Pace di Fabriano. Rigettava l'opposizione proposta dall'avv. B. ai sensi del D.P.R. n. 285 del 1992, art. 205 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 114860/2006.

Con tale ordinanza era stata comminata al ricorrente la sanzione amministrativa di Euro 307,50, relativa al verbale di accertamento n. (OMISSIS) della Polizia Stradale di Ancona con cui veniva contestata la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, rilevata mediante apparecchiatura autovelox.

2) Il Tribunale riteneva che le apparecchiature elettroniche di rilevazione dei limiti di velocità non dovessero essere sottoposte alle procedure di taratura previste dalla L. 11 agosto 1991, n. 273.

3) Per la cassazione della sentenza, l'avv. B. ha proposto ricorso articolato su tre motivi. ...

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