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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. FERRO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r.p.t. e B.G., rappr. e dif. dall'avv. Guido Cecinelli, elett. dom. presso lo studio di questi in Roma, in via Panama n. 52, come da procura in calce all'atto;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore fall. p.t.;
BERNI STUDIO SOC. COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p.t.;
- intimati -
LUBE INDUSTRIES s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. Massimo Larici e dall'avv. Alberto Maria Papadia, elett. dom. presso lo studio del secondo in Roma, via Catanzaro n. 9, come da procura in calce all'atto;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza App. Bologna 14.9.2016, n. 1563 in R.G. 1776/2016;
vista la memoria dei ricorrenti;
udita la relazione della causa svolta in Camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.
Rilevato che:
1. (OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r.p.t. e B.G. impugnano la sentenza App. Bologna 14.9.2016, n. 1563 in R.G. 1776/2016 con cui è stato rigettato il loro reclamo, interposto L. Fall., ex art. 18, avverso la sentenza dichiarativa del fallimento sociale, resa da Trib. Parma con sentenza 20.6.2016 su istanza dei creditori in epigrafe, il secondo ora controricorrente;
2. per la corte la correttezza della sentenza reclamata procedeva dalle seguenti circostanze e valutazioni: a) la notifica della istanza di fallimento, nei confronti della società in liquidazione cancellata, non era andata a buon fine a mezzo PEC e verso la società stessa, dove pure era stata tentata, risultando invece correttamente perfezionata alla società in capo al liquidatore, applicati i principi sulla L. Fall., art. 10; b) altrettanto valida era la sequenza delle udienze, iniziate con quella del 21.12.2015 (regolarmente notificata), cui ne erano seguite altre alle quali la società non si era presentata e con nel frattempo ulteriori istanze di fallimento, per le quali non esisteva alcun obbligo di nuova notiziazione del debitore; c) la delibazione sommaria della istanza correttamente aveva condotto il tribunale ad affermarne la legittimazione a chiedere il fallimento; d) lo stato d'insolvenza risultava pienamente dagli esiti dello stato passivo, oltre che da esecuzioni pendenti; ...
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