Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 23/10/2017 n.25074

Venerdi 10 Novembre 2017

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello - Presidente -

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20368-2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ANTONANGELI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

M.M.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 510/2015 della CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA, depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza del 17 marzo 2015 la Corte d'appello dell'Aquila ha accolto parzialmente l'impugnazione proposta da M.M. avverso la decisione del Tribunale di Chieti che, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla stessa con B.G., aveva escluso che ella avesse diritto all'assegno divorzile in quanto stabilmente convivente con un altro uomo.

A sostegno della decisione la Corte territoriale rilevava, per quel che ancora interessa, che il diritto all'assegno divorzile viene meno solo qualora l'ex coniuge beneficiario instauri con un'altra persona una convivenza stabile avente i caratteri di vera e propria famiglia "di fatto", basata su un modello e un progetto di vita comuni. Nel caso di specie, al contrario, dalle prove assunte poteva evincersi soltanto l'esistenza di una mera relazione di convivenza protrattasi per circa sei mesi, senza alcun riscontro probatorio di apporti di natura economica da parte del nuovo convivente in favore della M..

Per la cassazione di suddetta pronuncia ricorre B.G., sulla base di due motivi. Non svolge difese l'intimata.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e dell'art. 2697 c.c., perchè la Corte d'appello ha ritenuto che egli fosse gravato della dimostrazione "diabolica" della continuità di apporti di natura economica forniti alla M. dall'attuale convivente, malgrado la già provata relazione di convivenza tra i due comporti di per sè il venir meno dei presupposti dell'assegno divorzile. Tali apporti economici, peraltro, avrebbero dovuto ritenersi provati per presunzione sulla base di una serie di circostanze allegate. Sostiene inoltre il ricorrente che la Corte territoriale non abbia considerato che la M. non ha mai provato di essere priva di mezzi e di trovarsi nell'impossibilità di procurarseli. ...

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