Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza del 19/10/2017 n.24665

Venerdi 27 Ottobre 2017

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19274/2015 proposto da:

A.A.H., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato Laura Mazzolini che in data 28/12/2015 ha depositato rinuncia al mandato;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI GENOVA, - C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco in caria, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato ANNA NIORIELLI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 547/2015 della CORTE (D'APPELLO di GENOVA, depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

nel 2009 la signora A.A.H. convenne dinanzi al tribunale di Genova il Comune della medesima città, allegando che:

- svolgeva da tempo l'attività di assistenza personale (c.d. "badante") in favore della signora F.G.;

- F.G. era assegnataria di un appartamento di proprietà comunale, sito a (OMISSIS);

- sin dal 25 luglio 2007 la ricorrente aveva fissato la propria residenza in quell'appartamento;

- dopo la morte di F.G., avvenuta il (OMISSIS), l'odierna ricorrente era rimasta nella detenzione dell'alloggio, continuando a pagare il canone di locazione, oltre che a provvedere all'ordinaria manutenzione dell'appartamento;

- nel 2009, con proprio provvedimento amministrativo, il Comune le aveva intimato il rilascio dell'immobile, in quanto detenuto sine titolo, concludeva pertanto la ricorrente chiedendo che fosse dichiarato nullo l'avviso di rilascio intimatole dal Comune, sul presupposto che quest'ultimo avesse per facta concludentia stipulato con l'odierna ricorrente un nuovo contratto di locazione; ...

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