Cassazione civile Sez. II Ordinanza del 02/10/2017 n.22983

Venerdi 20 Ottobre 2017

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

ISCRIVITI

L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere -

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16985-2014 proposto da:

F.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO SCARCELLA;

- ricorrente -

contro

S.C.S., S.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MECENATE 27 SCALA B, presso lo studio dell'avvocato ANDREINA DI TORRICE, rappresentati e difesi dall'avvocato GAETANO FATATO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 8/2014 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Svolgimento del processo

che il signor F.V. ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della corte d'appello di Messina che, confermando la sentenza del tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda da lui proposta nei confronti della signora C.A., avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare con cui la signora C. si era obbligata a vendergli un fondo sito in (OMISSIS), per il prezzo, da lui interamente versato, di 200.000 Euro;

che la corte distrettuale, rigettando l'appello del F., ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato nullo il contratto preliminare per violazione del divieto di patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c., accertando lo stato di bisogno della promittente venditrice e la conoscenza di tale stato da parte del promissario acquirente, nonchè la sproporzione tra il prezzo del bene promesso in vendita ed il valore del medesimo, come stimato nella c.t.u. espletata in causa; ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Pagina generata in 0.038 secondi