Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza del 21/09/2017 n.22023

Giovedi 5 Ottobre 2017

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente -

Dott. MANZON Enrico - Consigliere -

Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - rel. Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1181-2016 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.TUSCOLANA 1390, presso lo studio dell'avvocato CARMELA GRANDE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO TREDANARI;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1507/13/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 26/06/2015;

letta la memoria depositata da parte ricorrente ex art. 380-bis c.p.c.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Svolgimento del processo

che:

1. in fattispecie relativa ad avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni con cui sono state revocate le agevolazioni cd. "prima casa" su immobile acquistato dal contribuente in comunione legale con la moglie, per non avere egli trasferito la propria residenza nel Comune di Andria entro il termine decadenziale di 18 mesi dalla data del rogito (22/01/2010), il giudice d'appello ha ritenuto irrilevante - perchè riconducibile alla volontà dello stesso contribuente - la sopravvenuta cessione (in data 04/03/2011) della propria quota del 50% alla moglie (già residente in detto Comune), in luogo dell'indennità di mantenimento ed in adempimento di una condizione della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Roma in data 29/11/2010;

2. il contribuente impugna la sentenza d'appello per "violazione e/o falsa applicazione": 1) "degli artt. 1, nota 2 bis, comma 4, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986", in quanto il trasferimento della quota di proprietà, per fatto imprevedibile sopravvenuto, era intervenuto entro il termine decadenziale di 18 mesi ed aveva posto il contribuente nell'impossibilità di trasferirvi la residenza; 2) "del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e degli artt. 91 e 92 c.p.c.", per essere stata la condanna alle spese del doppio grado di giudizio di merito quantificata "in misura superiore ai massimi tariffari in vigore all'epoca"; ...

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