Cassazione civile Sez. I, Ordinanza n. 651 del 14/01/2019

Lunedi 21 Gennaio 2019

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco A. - Consigliere -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23890/2015 proposto da:

S.A.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Ammanato n.19, presso lo studio dell'avvocato Attenni Celeste, rappresentato e difeso dall'avvocato Garofalo Laura, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

C.G.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n.9, presso lo studio dell'avvocato De Arcangelis Giorgio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1117/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2018 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 1117/2015, pronunciata nel giudizio avente ad oggetto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato, nel 1994, tra C.G. e S.A.F., ha, in parziale accoglimento del gravame della C., riformato la decisione di primo grado, ponendo a carico dello S. un assegno divorzile, in favore della ex moglie, di Euro 200,00 mensili (confermando le altre statuizioni concernenti il mantenimento dei figli minori), comparate le condizioni economiche dei due ex coniugi. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che, dalla documentazione prodotta, emergeva la disparità di condizioni economiche degli ex coniugi, avendo la C. subito, dall'aprile 2013, più riduzioni delle ore lavorative, con riduzione dello stipendio in precedenza goduto (non essendo stata dimostrata dallo S. la copertura della riduzione stipendiale con gli ammortizzatori sociali "che in ogni caso non arrivano a coprire l'intero stipendio percepito in precedenza ed hanno durata limitata nel tempo"), mentre l'ex marito godeva di una situazione "più stabile e florida", avendo dichiarato, nel 2013, un reddito lordo di circa Euro 49.000,00 ed avendo potuto acquistare (grazie anche ad un mutuo), dopo la separazione personale dei coniugi, un immobile in cui vive. ...

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