Cassazione civile Sez. V Ordinanza n. 4396 del 23/02/2018

Venerdi 3 Agosto 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio - Presidente -

Dott. GRECO Antonio - Consigliere -

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -

Dott. SABATO Raffaele - rel. Consigliere -

Dott. LA TORRE Maria Enza - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 489/2013 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIEVE LIGURE 48, presso lo studio dell'avvocato ENRICO D'ANGELO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA DI LORENZO;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 107/2012 della COMM.TRIB.REG. della Campania depositata l'08/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle entrate ha notificato alla contribuente B.M., titolare di un'autoscuola in (OMISSIS), avviso di accertamento di maggiori ricavi con conseguenti debenze di maggiori IRPEF e addizionali, IRAP, IVA e contributi previdenziali per l'anno d'imposta 2006 ai sensi dei D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).

La commissione tributaria provinciale di Caserta ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo l'accertamento fondato su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La decisione, appellata dall'Agenzia, è stata riformata dalla commissione tributaria regionale della Campania in Napoli con sentenza depositata in data 8.5.2012, con parziale accoglimento del gravame e riduzione del 35% dei maggiori ricavi accertati. Ritenendo le presunzioni utilizzate dall'Agenzia connotate dai requisiti di legge, e ritenendo che i dati statistici "Altroconsumo", pur non allegati all'avviso di accertamento, fossero sufficientemente in esso riportati, la commissione ha considerato irrealistico lo studio di settore presentato dalla contribuente e il costo medio per ciascuna patente di guida fatta conseguire indicato dalla stessa; tenuto conto della realtà in cui la contribuente opera, ha però ritenuto adeguata una stima di minori ricavi rispetto a quelli accertati. ...

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