Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 4320 del 22/02/2018

Venerdi 16 Marzo 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente -

Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -

Dott. SABATO Raffaele - rel. Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

Dott. GRASSO Gianluca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28518/2014 proposto da:

ELIPSO FINANCE S.r.l., e, per essa, quale mandataria FBS S.p.A., in persona della sua procuratrice speciale Avv. Mirka Stretti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA BARLETTELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CINZIA MARIA BERNINI ASTI;

- ricorrente -

contro

F.M.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1874/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2017 dal Consigliere RAFFAELE SABATO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

1. La Elipso Finance s.r.l., a mezzo della procuratrice speciale Prelios Credit Servicing s.p.a., ha convenuto in giudizio F.M., chiedendo con citazione del 16/12/2011 dichiararsi l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del coniuge deceduto P.P., al fine di veder tutelati i propri diritti nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare. La convenuta ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto.

2. Il tribunale di Varese ha rigettato la domanda con sentenza depositata il 4/7/2013.

3. Sul gravame proposto dalla Elipso Finance s.r.l., la corte d'appello di Milano con sentenza depositata il 21/5/2014 ha confermato la pronuncia di primo grado.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso la Elipso Finance s.r.l. sulla base di tre motivi; F.M., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la corte d'appello considerato che la signora F., effettuando prelievi sul conto corrente cointestato con il de cuius fino a farne calare il saldo a debito, salvo successivo riporto a zero, sia pure al fine di estinguere le rate del finanziamento fondiario concesso ad entrambi i coniugi, aveva di fatto attinto anche dalla quota di spettanza di quest'ultimo. ...

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