Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 4001 del 19/02/2018

Venerdi 27 Luglio 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -

Dott. MOCCI Mauro - rel. Consigliere -

Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere -

Dott. CARBONE Enrico - Consigliere -

Dott. LA TORRE Maria Enza - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25363/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

P.G.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1965/67/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 05/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Svolgimento del processo

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva solo parzialmente accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brescia. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di P.G. contro un avviso di accertamento IRPEF, per l'anno 2007.

Motivi della decisione

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo rilievo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe affermato, in modo del tutto assiomatico e senza alcuna motivazione al riguardo, come non fosse rinvenibile in atti alcun rifiuto di esibizione di documentazione espressamente indicata dall'Ufficio;

che, con la successiva doglianza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, si invoca violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 32, giacchè il divieto di considerazione di documenti non prodotti in sede di risposta al questionario avrebbe riguardato tutti i documenti e sarebbe stata sufficiente la mera colpa; ...

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