Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 30545 del 20/12/2017

Venerdi 5 Gennaio 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20462-2016 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato COSTANTINO ANTONIO MONTESANTO;

- ricorrente -

contro

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEGLI SCALOJA n. 6, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA KATTE KLITSCHE DE LA GRANGE, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICO D'ANTONIO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 153/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, emessa il 10/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Svolgimento del processo

1. R.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, il Condominio (OMISSIS) chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lei sofferti a causa di una caduta su di un marciapiede asseritamente di proprietà del Condominio.

Rimasto contumace il convenuto il Tribunale, svolta prova per testi ed una c.t.u., accolse la domanda e condannò il Condominio al risarcimento dei danni liquidati in Euro 14.429,63, con rivalutazione, interessi ed il carico delle spese.

2. La pronuncia è stata appellata dal Condominio soccombente e la Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 10 marzo 2016, ha rigettato il gravame, condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che il marciapiede, pur non rientrando tra le parti comuni di un edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., può assumere natura condominiale in relazione alla sua destinazione e che comunque il Condominio, essendo rimasto contumace in primo grado, era decaduto dalla possibilità di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale e, di conseguenza, l'assenza di ogni obbligo a suo carico di manutenzione del marciapiede. ...

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