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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Mauro - rel. Consigliere -
Dott. MARULLI Marco - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15747-2016 proposto da:
M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI n.5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato CESARE GLENDI;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA. DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 140/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 04/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.
RILEVATO CHE:
1. - Con sentenza del 4 febbraio 2016 la Corte d'appello di Genova ha respinto l'appello proposto da M.E. nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze nonchè dell'Agenzia delle entrate contro la sentenza resa tra le parti con cui il Tribunale della stessa città aveva accolto solo in parte la querela di falso spiegata dalla stessa M. ed avente ad oggetto sia le due relate di notificazione del 10 marzo 2005 di due avvisi di accertamento provenienti dall'amministrazione, sia le sottoscrizioni da essa M. apparentemente apposte in calce a dette relate.
La Corte territoriale ha ritenuto, conformemente al Tribunale, che la falsità delle sottoscrizioni, risultate apocrife, non implicasse la falsità delle relate di notificazione, dal momento che l'efficacia probatoria fidefacente di esse era limitata a quanto il pubblico ufficiale aveva attestato essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto, e non invece alla veridicità delle dichiarazioni ricevute. ...
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