Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 29594 del 11/12/2017

Lunedi 18 Dicembre 2017

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3133/2017 proposto da:

Avvocato V.M., rappresentato e difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il proprio studio;

- ricorrente -

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO-PREFETTURA DI ROMA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 14306/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/07/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ritenuto che l'Avv. V.M. ha proposto opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Roma, avverso dodici ordinanze-ingiunzioni, tutte emesse 4 febbraio 2011 dal Prefetto di Roma e notificate il 15 marzo 2011;

che l'adito Giudice di pace, con sentenza in data 18 gennaio 2013, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato e reso prive di efficacia le impugnate ordinanze ingiunzioni opposte, condannando la Prefettura di Roma alla rifusione delle spese, liquidate in Euro 180, di cui 30 per esborsi, oltre IVA e CpA;

che l'Avv. V. ha proposto appello, lamentando l'insufficiente liquidazione delle spese processuali;

che nella contumacia della Prefettura, il Tribunale di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 14 luglio 2016, ha rigettato l'appello;

che il Tribunale ha bensì rilevato che il Giudice di pace ha liquidato i compensi netti in modo sicuramente ridotto, ma ha sottolineato che in realtà nel caso di specie non vi è stato il pieno accoglimento delle domande dell'opponente, giacchè - essendo state annullate solo una parte della cartelle esattoriali - risulta ragionevole una compensazione parziale delle spese; ...

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