Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 29090 del 05/12/2017

Martedi 19 Dicembre 2017

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. ORICCHIO Antonio - rel. Consigliere -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4746-2014 proposto da:

C.G., ((OMISSIS)) e CO.SI. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVICO DI SAVOIA 21, presso lo studio dell'avvocato LANZILLOTTA PAOLO, rappresentati e difesi dall'avvocato ENRICO NAN;

- ricorrenti -

contro

U.R., ((OMISSIS)), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO NASUTI;

- c/ricorrente e ricorrente incidentale -

- ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 200/2013 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 13/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 984 dei 30/10/2009, il Tribunale di Savona dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita datato 18/10/2005 stipulato da U.R. e da C.G. e Co.Si. avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS), condannando la U. a pagare, a titolo di restituzione del prezzo, a C.G. e Co.Si. la somma pari ad euro 70.000,00 e l'importo di Euro 3.800,02 a titolo di risarcimento danni.

Il Tribunale riteneva, innanzitutto, infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, per avere la U. occultato i vizi, dichiarando nel preliminare di vendita la conformità dell'immobile con eventuali condoni e con le vigenti leggi urbanistiche e la libertà da vizi, ben sapendo che ciò non corrispondeva al vero. Nel merito, affermava che l'intero immobile di cui faceva parte l'appartamento oggetto dì causa era privo di certificato di abitabilità e che la relativa violazione non era sanata dalla semplice circostanza che il venditore al momento della stipula avesse già presentato una domanda di condono per sanare l'irregolarità amministrativa dell'immobile. Deduceva che, per gli effetti restitutori conseguenti alla pronuncia di risoluzione per inadempimento, il venditore era tenuto a restituire agli acquirenti le somme ricevute a titolo di prezzo, da quantificarsi, alla stregua dell'atto definitivo che aveva sostituito il preliminare, in Euro 70.000,00. Considerava altresì provato quale danno l'esborso effettuato a favore del notaio per Euro 3.370,00, mentre riteneva totalmente privo di prova l'asserito danno alla salute. ...

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