Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 26728 del 13/11/2017

Mercoledi 10 Gennaio 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -

Dott. MOCCI Mauro - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere -

Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15454-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legate rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

ACQUACOLTURA SAN NAZARIO S.R.LI;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2700/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il 16/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della società Acquacoltura San Nazario srl (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 02700/26/2015, depositata in data 16/12/2015, con la quale - in controversia concernente le impugnazioni riunite di avvisi di accertamento per IRES ed IRAP, relativi ai periodi d'imposta 2006 e 2007, con rideterminazione del reddito minimo d'impresa che la società Acquacoltura San Nazario srl avrebbe dovuto dichiarare in ragione delle previsioni di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30 (società di comodo), non avendo la contribuente superato il "test di operatività" di cui al predetto articolo, - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contribuente.

In particolare, i giudici della CTR hanno ritenuto infondato l'appello dell'Agenzia, sul presupposto che la società avesse indicato tutti gli elementi in virtù dei quali essa chiedeva la disapplicazione della L. n. 724 del 1994, quali la contrazione del mercato nazionale del pesce, a causa della concorrenza di altri paesi con costi di produzione di gran lunga inferiori a quelli delle società ittiche italiane e della grave crisi del settore, che implicava per le società di cui trattasi la riduzione di molto dell'attività ovvero la cessazione della stessa. Inoltre, la CTR ha affermato che la soluzione della società contribuente di cedere in affitto l'azienda, negli anni in contestazione, non poteva ritenersi dettata da una volontà elusiva. ...

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