Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 25625 del 15/10/2018

Venerdi 19 Ottobre 2018

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

ISCRIVITI

L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente -

Dott. MANZON Enrico - Consigliere -

Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -

Dott. LUCIOTTI Lucio - rel. Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15881/2017 R.G. proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Zosima VECCHIO, presso il cui studio legale, sito in Roma alla via Attilio Regolo, n. 12/d, è elettivamente domiciliata;

- ricorrente -

contro

OMNIA GLOBAL SERVICE s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, C.M., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Graziano BRUGNOLI presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via Giovanni Paisiello, n. 15, è elettivamente domiciliata;

- controricorrente -

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- resistente -

avverso la sentenza n. 8413/02/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 14/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

Svolgimento del processo

che:

1. Con la sentenza in epigrafe la CTR, rigettando l'appello proposto dall'agente della riscossione, confermava la sentenza di primo grado che, riuniti i ricorsi proposti dalla società contribuente avverso un'intimazione di pagamento ed una successiva iscrizione di ipoteca legale notificati alla predetta società, annullava i predetti atti ritenendo "irrituale" la notifica della prodromica cartella di pagamento perchè effettuata con la procedura dell'irreperibilità assoluta sulla base della sola dichiarazione del portiere dello stabile. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Pagina generata in 0.025 secondi