Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -
Dott. MOCCI Mauro - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -
Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1391-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
B.P.;
- intimata -
avverso la sentenza n.64/1/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il 15/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Liguria n.64/2012/01, depositata il 15.5.2012. La CTR, accoglieva l'appello proposto da B.P. avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento relativo a IRAP per gli anni 2004 e 2006.
Il giudice di appello, dopo avere ritenuto ammissibile l'appello, riteneva illegittimo nel merito l'accertamento, non essendo stata la parte contribuente in condizioni di esercitare il diritto di difesa rispetto ad un pvc nel quale non era stata formulata alcuna contestazione relativa all'anno 2004 nè di esperire la procedura di adesione.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Con il primo motivo l'Agenzia deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 22, contestando la decisione della CTR in punto di ammissibilità dell'appello, dovendosi considerare il termine per il deposito dell'atto di impugnazione innanzi alla CTP decorrente dalla data di spedizione della notifica alla controparte e non da quella delle ricezione della notificazione stessa. ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter