Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 22911 del 26/09/2018

Lunedi 1 Ottobre 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina - Presidente -

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - rel. Consigliere -

Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul sul ricorso n. 22309/2014 R.G. proposto da:

NIMMA s.r.l., - p.i.v.a. (OMISSIS) - in persona del legale rappresentante pro tempore, e M.H. G. E., elettivamente domiciliate, con indicazione dell'indirizzo di p.e.c., in Milano, alla via Bellezza, n. 11, presso lo studio dell'avvocato Nicola Sacco che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS), - c.f. (OMISSIS) - in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, al viale G. Mazzini, n. 4, presso lo studio dell'avvocato Aldo Pinto che congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Danilo Giovanni Daniel lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della corte d'appello di Milano n. 689/2014;

udita la relazione nella camera di consiglio del 3 maggio 2018 del consigliere dott. Luigi Abete.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La "Nimma" s.r.l. ed H.M.E. G., comproprietarie dello stabile in (OMISSIS), e del cortile facente parte del predetto stabile, citavano a comparire dinanzi al tribunale di Milano il condominio del confinante edificio di piazzetta (OMISSIS), edificio una cui facciata insisteva su uno dei lati perimetrali del cortile.

Chiedevano accertarsi e dichiararsi che era stata costituita in favore del condominio convenuto solo ed esclusivamente una servitù di passaggio pedonale, che il condominio convenuto aveva posizionato nel cortile di loro proprietà bidoni dell'immondizia e sacchi di rifiuti di vario genere, che siffatta condotta costituiva violazione del loro diritto di proprietà; chiedevano quindi condannarsi il condominio a ripristinare lo status quo ante e a rimuovere tutto quanto era stato indebitamente collocato. ...

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