Cassazione civile Sez. V Ordinanza n. 2262 del 30/01/2018

Mercoledi 6 Giugno 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Presidente -

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe - Consigliere -

Dott. TEDESCO Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7965/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

I.T.C. Industria Tecnica Colori s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Piccione, con domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesare 151, presso lo studio dell'avv. Silvio Aliffi;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 83/07/09, depositata il 23 febbraio 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Svolgimento del processo

che:

- l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale della Sicilia (Ctr), di conferma della sentenza di primo grado, favorevole per la contribuente in relazione a un avviso di accertamento, con il quale furono rettificati per l'anno 1999 i ricavi dichiarati dall'impresa, con le conseguenti correzioni ai fini delle imposte sul reddito, Iva e Irap e applicazione delle relative sanzioni;

- precisamente l'avviso di accertamento determinava maggiori ricavi in applicazione della percentuale di ricarico sul costo del venduto del 141,17%, ridotta dapprima al 65,43% e poi in grado d'appello 61,76%, corrispondente alla percentuale dichiarata dalla società per l'anno 2009;

- il ricorso è proposto sulla base di cinque motivi, cui la contribuente ha reagito con controricorso.

Motivi della decisione

che:

- il primo motivo denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficienza della motivazione, là dove la Ctr ha ritenuto che l'Ufficio, per quanto riguarda la determinazione della percentuale di ricarico, aveva perpetuato nel corso del giudizio l'originario difetto di motivazione rinvenibile nell'avviso di accertamento; ...

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