Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore - Presidente -
Dott. MANZON Enrico - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16221/2016 proposto da:
VALBRUNA S.R.L. (c.f. (OMISSIS)) in persona del legale rappresentante pro tempore, V.A., V.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CONFALONIERI 1, presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIERLUIGI BISSA, FABIO FALCONE;
- ricorrenti -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENI?RA1i DELIO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2933/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 22/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON. Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.
che:
Con sentenza in data 19 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna respingeva gli appelli proposti da V.A., V.I., Valbruna srl avverso la sentenza n. 90/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Rimini che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IRAP, IRES, IRPEF IVA ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che le pretese fiscali portate dagli atti impositivi impugnati erano fondate sulle dichiarazioni di S.M. e sulla relativa documentazione bancaria, tali fonti probatorie asseverando il contestato parziale pagamento "in nero" (Euro 167.000) del prezzo di vendita di un immobile di proprietà di detta società allo S., mentre di contro riteneva che l'alternativa spiegazione data dai contribuenti non fosse adeguatamente comprovata e comunque persuasiva. ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter