Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 1722 del 23/01/2019

Martedi 29 Gennaio 2019

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -

Dott. DELL’UTRI Marco - Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 28669/2016 R.G., sollevato dal Tribunale di Monza con ordinanza in data 03/11/2016 nel procedimento vertente tra:

B.A. da una parte, e EQUITALIA NORD S.P.A., e COMUNE DI MONZA dall'altra, ed iscritto al n. 3605/2016 di quell'Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. D'Arrigo Cosimo;

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vitiello Mauro che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del giudice di pace di Monza e disponga quanto necessario per la prosecuzione del giudizio avanti al giudice competente.

Svolgimento del processo

B.A. proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., innanzi al Giudice di pace di Monza avverso una comunicazione preventiva del fermo amministrativo di un veicolo fondata su una cartella di pagamento emessa da Equitalia Nord S.p.A. per sanzioni amministrative elevate dal Comune di Monza per violazioni del codice della strada.

Costituitasi l'opposta, il Giudice di pace di Monza, con ordinanza del 20 novembre 2016, accoglieva l'eccezione preliminare di incompetenza per materia formulata dalle parti convenute, assegnando all'opponente termine per riassumere la causa innanzi al tribunale.

Il giudizio veniva tempestivamente riassunto.

Il Tribunale di Monza, qualificata l'opposizione come proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con ordinanza del 3 novembre 2016, ha ritenuto la propria incompetenza per materia e, sollevando d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., ha chiesto che si dichiari la competenza del giudice di pace. ...

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