Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 16098 del 18/06/2018

Venerdi 22 Giugno 2018

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

ISCRIVITI

L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente -

Dott. MANZON Enrico - Consigliere -

Dott. NAPOLITANO Lucio - rel. Consigliere -

Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3560-2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale, ora AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE, quale subentrante a titolo universale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VIGNA MURATA 31, presso lo studio dell'avvocato SIRIO GIAMETTA, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale per Notar D.L.M. del 5 luglio 2017, Rep. n. 42907, Racc. n. 24405C L. - ricorrente -

contro

C.C.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 7366/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 27/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 - bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 7366/17/2016, depositata il 27 luglio 2016, la CTR della C. accolse parzialmente l'appello proposto dal sig. C.C. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. avverso la sentenza della CTP di Caserta, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso tre cartelle di pagamento per tributi vari, delle quali il medesimo aveva dichiarato di essere venuto a conoscenza per mezzo di estratto di ruolo rilasciatogli dall'agente della riscossione, assumendo di non avere ricevuto notifica delle cartelle e dei ruoli ad esse sottesi. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Pagina generata in 0.032 secondi