Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 14216 del 04/06/2018

Venerdi 21 Settembre 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1929-2016 proposto da:

M.A., D.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato PUBLIO FIORI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO PAOLO PIANESE;

- ricorrenti -

contro

MA.VI., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE CIRILLO;

- controricorrente -

contro

V.R., C.R.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 5831/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di MARANO DI NAPOLI, depositata il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Svolgimento del processo

1. Nel 2005 V.R. e C.R., sia in proprio che quali rappresentanti ex art. 320 c.c. del figlio minore V.G., convennero dinanzi al Tribunale di Napoli, articolazione territoriale di Marano, D.G. ed M.A., sia in proprio che nella qualità di genitori di D.A., nonchè Ma.Vi., esponendo che:

-) il proprio figlio V.V., di anni 19, il (OMISSIS) venne assassinato da D.A., all'epoca dei fatti di anni 15;

-) l'omicidio venne commesso all'esito d'una lite scoppiata tra i due giovani per futili motivi (parrebbe, il furto di alcune sigarette), all'interno dell'esercizio commerciale di Ma.Vi., esercente attività di barbiere, ove la vittima svolgeva l'attività di apprendista;

-) dei danni causati dall'omicidio dovevano rispondere, oltre che l'autore materiale, i suoi genitori per culpa in educando, e Ma.Vi., per culpa in vigilando.

2. Tutti i convenuti si costituirono negando la propria responsabilità. ...

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