Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018

Lunedi 21 Maggio 2018

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

ISCRIVITI

L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente -

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3981/2017 proposto da:

NON SOLO NAUTICA DI C.G. E P. SNC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, 12 SC. G, presso lo studio dell'avvocato MARCO MONTOZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato RINALDO OCCHIPINTI;

- ricorrente -

contro

NAVIGO LOGISTICS EUROPE BV, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE IPPOCRATE, 33, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NUCARO AMICI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE AGLIALORO, VINCENZO AGLIALORO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4448/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La ricorrente s.n.c. Non solo nautica di C.G. e P. impugna per tre motivi (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; violazione dell'art. 2697 c.c.; violazione e falsa applicazione, nonchè vizio di motivazione, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.) la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4448/2016 del 29 novembre 2016.

Resiste con controricorso la Navico Logistic Europe BV. La sentenza impugnata ha rigettato l'appello formulato dalla stessa Non solo nautica s.n.c. avverso la pronuncia resa in primo grado il 15 gennaio 2016 dal Tribunale di Milano.

Il giudizio ebbe inizio con decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 82.834,88, oltre interessi legali, intimato dalla Navico Logistic Europe BV alla Non solo nautica s.n.c. per il pagamento di strumentazioni di navi da diporto ordinate da quest'ultima. Il Tribunale di Milano, preso atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa della somma di Euro 18.000,00, revocò il Decreto Ingiuntivo e condannò la Non solo nautica s.n.c. al pagamento dell'importo residuo dovuto pari ad Euro 64.834,88. La Corte d'Appello di Milano ha ritenuto che il credito azionato, e quindi il rapporto commerciale intercorso fra le parti, fossero stati provati dallo scambio di mail intervenuto il 13 ottobre 2011 e il 24 novembre 2011 fra P.C., financial controller della Navico e C.P., socio della s.n.c. Non solo nautica, avendo quest'ultimo proposto un piano di rientro per i crediti scaduti, ammontanti ad Euro 82.834,88, piano accettato dalla Navico. La documentazione acquisita, ad avviso della Corte di Milano, rendeva superflue le ulteriori deduzioni istruttorie per prova testimoniale della debitrice opponente a decreto ingiuntivo. La condanna alle spese del processo è stata, infine, giustificata dai giudici di appello per la permanente soccombenza della s.n.c. Non solo nautica, nonostante il pagamento parziale avvenuto in corso di lite e la conseguente revoca dell'ingiunzione. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Pagina generata in 0.009 secondi