Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 11389 del 11/05/2018

Venerdi 18 Maggio 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere -

Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15749/2017 R.G. proposto da:

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRA RICCI;

- ricorrente -

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO DIONISI 73, presso lo studio dell'avvocato MARA MANDRE', rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE STEFANELLI;

- resistente -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 18/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha chiesto che la Corte di Cassazione accolga il ricorso, con le conseguenze di legge.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

con ricorso del 18 novembre 2015 F.G. richiedeva ed otteneva, in data 7 dicembre 2015, dal Tribunale di Lecce decreto ingiuntivo per il pagamento delle proprie competenze professionali nei confronti di M.D. a seguito di conferimento di incarico dell'8 maggio 2012. M.D. proponeva opposizione eccependo, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di competenza del Tribunale di Lecce a pronunziare l'ingiunzione di pagamento, sulla base della disciplina del codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) rilevando che dal proprio certificato di residenza risultava che la stessa si era trasferita a Bologna sin dal 25 ottobre 2013" circa due anni prima dell'inizio del giudizio civile. Contestava, nel merito, la pretesa. Costituitosi l'opposto chiedeva la conferma del decreto e formulava istanza di concessione della provvisoria esecuzione; ...

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