Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza n. 10941 del 08/05/2018

Venerdi 1 Giugno 2018

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

ISCRIVITI

L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26613/2016 R.G. proposto da:

D.A.G., D.B., L.R.V., D.G., V.G., in qualità di eredi di D.P., elettivamente domiciliati in Roma, via Giacomo Boni, n. 15, presso lo studio dell'avvocato Elena Sambataro, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Serio, e Giovanni Lentini;

- ricorrenti -

contro

B.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandria, n. 174, presso lo studio dell'avvocato Piero Celere, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1480/2016 della Corte d'appello di Palermo, depositata il 29/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/10/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

RITENUTO:

D.P. e L., danti causa degli odierni ricorrenti, convenivano innanzi al Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano, B.G., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 351.190,70 ed accessori, costituente la quota di corrispettivo loro spettante per la vendita di un fondo di cui essi erano comproprietari. La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.

Il tribunale rigettava la domanda degli attori, che venivano condannati al pagamento delle spese processuali. Contro tale sentenza i D. proponevano appello, al quale resisteva la controparte. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'impugnazione e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

Tale sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte degli eredi di D.P. e L., nel frattempo deceduti. B.G. ha resistito con controricorso. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Pagina generata in 0.01 secondi