Cassazione civile Sez. lavoro Sentenza n. 31872 del 10/12/2018

Mercoledi 16 Gennaio 2019

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo - Presidente -

Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere -

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere -

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere -

Dott. BOGHETICH Elena - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8805-2017 proposto da:

STRAGO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato EUGENIO CAMPESE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

D.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI D'AMATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO GRISPO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 294/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/10/201 r.g.n. 4421/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato EUGENIO CAMPESE.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Napoli, D.C.G., premesso di aver lavorato alle dipendenze della società STRAGO p.a. dal 10.4.96 al 29.11.13, inquadrato a decorrere dall'1.9.99 nel 6^ livello c.c.n.l. metalmeccanici, e di essere stato licenziato per riduzione di personale nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, ha dedotto che la società non aveva correttamente osservato i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare chiedendo dichiararsi la invalidità del licenziamento, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento del danno, da commisurarsi alle retribuzioni di fatto che l'istante avrebbe percepito dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegra, oltre interessi, rivalutazione e spese legali. ...

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